(Il testo non riveste carattere di ufficialità)
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Sicilia, sezione staccata di Catania, sezione prima interna, composto dai
Signori Magistrati:
Dott. Vincenzo Salamone Presidente
dott. Gabriella Guzzardi Consigliere est.
Dott. Giovanni Milana Consigliere
ha pronunciato la seguente
sul ricorso n. 2359/90 R.G., proposto dai dottori
….. (omissis) ……, rappresentati e difesi tutti dall'avv. Salvatore Buscemi,
presso lo studio del quale sono elettivamente domiciliati in Catania, via F. De
Roberto n. 31,
L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA, in persona del
Rettore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatura distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege,
Dell’U.S.L. N.34 DI CATANIA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
Dell’ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA’, in persona
dell’assessore pro tempore, non costituito in giudizio,
Del MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro
pro tempore, non costituito in giudizio,
Del MINISTERO DELLA SANITA’, in persona del Ministro
pro tempore, non costituito in giudizio;
Del MINISTERO PER IL COORDINAMENTO DELLA RICERCA
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, in persona del Ministro pro tempore, non costituito
in giudizio,
Del diritto dei ricorrenti ad avere corrisposta in
relazione all’art. 31 del DPR n. 761/79, i compensi di cui all’art. 81 del DPR
270/87 per il lavoro straordinario svolto dal 1° novembre 1986 al 31 maggio
1990, nonché le maggiori somme per interessi e rivalutazione monetaria dalla
data di scadenza dei singoli ratei all’effettivo soddisfo;
DELL’UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI Catania, in persona
del Rettore pro tempore, al pagamento dei compensi di cui all’art. 81 del DPR
n.270/87 per il lavoro straordinario svolto dal 1°/11/1986 al 31/5/1990,
maggiorati da interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di scadenza
dei singoli ratei all’integrale soddisfo.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio della Università
intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore alla pubblica udienza del giorno
16 gennaio 2001 il Consigliere dott. Gabriella Guzzardi;
Udito altresì gli avvocati delle parti, come da
verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto
segue:
I ricorrenti, dipendenti dell’Università degli studi
di Catania con la qualifica di ricercatori universitari, ad eccezione del
ricorrente prof. A. Mangiameli che riveste la posizione di professore
associato, presso l’istituto di 1° Patologia Medica, hanno prestato e prestano attività
assistenziale presso istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con
il S.S.N., vantano il diritto, riconosciuto in via giurisdizionale da questo
Tribunale con sentenza resa nel ricorso n. 2391/90 R.G. a godere dell’indennità
di cui all’art. 31 del DPR n. 761/79, e chiedono, con il ricorso introduttivo,
il riconoscimento del diritto alla retribuzione del lavoro straordinario
espletato oltre il normale orario settimanale di servizio, per il periodo dal
1°/11/86 al 31/5/90, comprovato dalla produzione di svariati ordini di
servizio.
A sostegno del ricorso deducendo la seguente
censura:
VIOLAZIONE DELL’ART. 31 DEL D.P.R. 761/79 e
dell’art. 81 DPR 270/87.
La normativa calendata conferisce ai
ricorrenti il diritto non solo a percepire la c.d. indennità De Maria, ma anche
i compensi per lavoro straordinario e le altre indennità previste dall’accordo
nazionale unico.
Poiché i ricorrenti nell’esercizio
dell’attività assistenziale espletata sono stati sottoposti a turni di guardia
notturna e festiva, come articolati con ordini mensili di servizio predisposti
dal Direttore dell’istituto di 1^ Patologia Medica, rivendicano il diritto a
vedersi corrispondere i compensi per il lavoro straordinario prestato durante
tali turni.
L’Università intimata, costituita in giudizio ha
chiesto il rigetto del ricorso.
Alla
pubblica udienza del giorno 16 gennaio 2001 la causa è stata trattenuta per la
decisione.
Il Collegio procede all’esame del
ricorso introduttivo col quale si chiede la declaratoria del diritto alla
corresponsione della somma dovuta a titolo di compenso per lavoro staordinario
di cui all’art. 81 del DPR n.270/87 per l’attività prestata durante i turni di
guardia attiva notturna e festiva dal 1°/11/86 al 31/5/90 e per il lavoro straordinario
rispetto al normale orario di servizio prestato nel periodo in considerazione,
come dimostrato dai diversi ordini di servizio prodotti agli atti di causa.
La pretesa è fondata.
La norma portata dall’art. 31 DPR
761/79 prescrive che al personale universitario che presta servizio presso
policlinici, cliniche e istituti universitari di ricovero e cura convenzionati
con le regioni e le UU.SS.LL. è corrisposta una indennità nella misura
occorrente per equiparare il trattamento economico a quello goduto dal
personale delle UU.SS.LL. di pari funzioni, mansioni ed anzianità, con onere a
carico dell’Università.
Sussidiario a tale onere è quello
relativo alla corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario prestato,
sempre scaturente dal combinato disposto del’art. 31 del citato DPR 761/79 e
dell’art. 81 del DPR 270/87, nell’ottica della eliminazione della sperequazione
di trattamento economico tra il personale medico ospedaliero e quello
universitario operante nel settore dell’assistenza sanitaria, che costituisce
la ratio della normativa portata daL DPR 761/79 e nel rispetto del principio,
costituzionalmente garantito per il quale ogni lavoratore ha diritto alla
remunerazione del lavoro effettivamente prestato.
A tale onere l’Università intimata si
è fino ad ora illegittimamente sottratta, malgrado la dedotta e provata
sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto richiesti dalla normativa de
qua.
Ciò determina l’accoglimento del
ricorso introduttivo. Per l’effetto va dichiarato l’obbligo dell’Università
intimata di corrispondere ai ricorrenti le somme agli stessi spettanti per il
lavoro straordinario effettivamente espletato nel periodo di tempo in
considerazione, con la rivalutazione monetaria e gli interessi, come per legge.
Appare equo al Collegio compensare le spese del
giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Sicilia, sezione staccata di Catania, sez. prima interna, accoglie il ricorso
in epigrafe, e per l'effetto condanna l’Università intimata a corrispondere ai ricorrenti
le somme dovute a titolo di compenso per lavoro straordinario espletato dal 1°
/11/86 al 31/5/90, con rivalutazione monetaria ed interessi, come per legge.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del
16-22 gennaio 2001.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.ssa G. Guzzardi Dr. V. Salamone
Il Segretario
C. Musco
Depositata nella Segreteria
del T.A.R.. Sez. di Catania
Oggi 21/02/2001